Art. 220.
Art. 220.
Art. 220.
Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno
, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
disposizioni degli articoli 232 e 233 e all'imprenditore le disposizioni degli articoli 220 e 226.
esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.