Art. 1930.
al fondo speciale preveduto nella Legge 10 luglio 1930, n. 995.
novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.
Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 e
10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonché ogni altra