Art. 147.
Questi ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto è prescritto dall'art. 147.
La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147.
L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve educarlo e istruirlo conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147. Sono applicabili le
conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147.
Il genitore naturale è tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, a educarlo e ad istruirlo conformemente a quanto è prescritto dall'art. 147. Se il
Art. 147.
Art. 147.