Art. 137.
Art. 137.
Art. 137.
Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le
consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137.
Tuttavia i termini previsti dagli articoli 137 e 138 per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati