Art. 116.
Art. 116.
regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 116, dal ministro per le comunicazioni.
Art. 116.
Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.
Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116.
In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.