(Diritto dei creditori di far vendere i beni).
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Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.
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Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
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Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
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I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i
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Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di
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vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
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corrispondergli l'interesse durante l'usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
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vendere le cose depositate in conformità dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.
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colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.
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Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante
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Ufficiale del Regno, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.
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a norma dell'art. 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515. Il vettore deve informare prontamente
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risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinchè col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma
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della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto
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vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
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per sè le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.
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Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto
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mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.
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al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.
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Il comandante non può vendere nè ipotecare l'aeromobile senza mandato speciale del proprietario.
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Il comproprietario dell'aeromobile non può, senza il consenso di tutti gli altri comproprietari, vendere la sua quota a stranieri.
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Il comandante non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia, ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema
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sia necessario, a vendere tanta parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di controstallia, a meno che il
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interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritti al carico si possono opporre
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a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste
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