(Distanze nelle costruzioni).
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(Distanze per gli alberi).
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(Distanze per canali e fossi).
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(Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi).
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(Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi).
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(Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze e a comunione forzosa).
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Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi.
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acquedotti, oppure scavarne, profondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite
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Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli
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Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le
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Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che
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osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.
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distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
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