L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente
diritto
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
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Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a
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Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
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Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato
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Il figlio o altro discendente, anche se espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, non può ritenere la donazione se non fino a concorrenza
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discendente o ascendente di lui.
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Il figlio o altro discendente, che concorre alla successione, sia pure con beneficio d'inventario, insieme con i fratelli o con le sorelle o con i
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revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benchè postumo, o legittimato o adottivo, ovvero
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sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale
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coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purchè non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale
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