La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire cinquantamila.
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Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire cinquantamila, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
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Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire cinquantamila, il giudice deve informare il tribunale, che dispone la
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Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila, e per la
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Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire cinquantamila
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