Art. 85.
diritto
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.
diritto
stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
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Art. 85.
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Art. 85.
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