Art. 59.
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Art. 59.
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Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la
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comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero
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Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
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