Art. 346.
diritto
Art. 346.
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Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre all'indennità stabilita nell'articolo 352, l'arruolato ha diritto anche alla indennità
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Le disposizioni degli articoli 323, 324; 328 a 334; 336 primo e secondo comma; 346, 347; 363 a 371, non possono essere derogate nè dalle norme
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nell'articolo 343, nn8 2, 3, 4, 5 e 6, nonchè negli articoli 345, 346, è dovuta l'intera quota spettante all'arruolato in base al contratto.
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