Art. 287.
diritto
di legittimità non può riguardare le condizioni stabilite dagli articoli 284, 285, 286 e 287. La deliberazione della corte di appello o della corte di
diritto
, 285, 286 e 287, e conseguentemente se si può o non si può concedere la legittimazione .
diritto
Art. 287.
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