Art. 218.
diritto
Art. 218.
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Art. 218.
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Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il
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, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
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Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite
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