Art. 1926.
diritto
comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato.
diritto
1926, n. 562, non siano modificati in relazione alle norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e per il lago di Lugano, le
diritto
commercio approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753
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