Art. 189.
diritto
Art. 189.
diritto
Art. 189.
diritto
dell'art. 189 del codice di procedura civile.
diritto
dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.
diritto
giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.
diritto