Art. 167.
diritto
Art. 167.
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Art. 167.
diritto
Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168.
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Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque
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