Art. 160.
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Art. 160.
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Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760, è punito con
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Art. 160.
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Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si
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ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel
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del primo comma dell'art. 160, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela
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offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per
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