Art. 116.
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Art. 116.
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regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 116, dal ministro per le comunicazioni.
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Art. 116.
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Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.
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Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116.
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In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.
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