(Deposito per il caso di soccombenza).
(Deposito per il caso di soccombenza).
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire centocinquanta se la sentenza impugnata è del pretore, di lire
le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che