Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione
Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o
primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia