Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di novanta giorni.
Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non
spazi doganali e giunte da altra dogana sotto vincolo cauzionale. In casi eccezionali il capo della dogana ha facoltà di prorogare il termine anzidetto.
domanda del depositante l'Amministrazione doganale può prorogare il termine per altri due anni. Trascorso questo secondo termine, si procede, in