L'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.
l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
nello stesso termine può essere fatta a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.