Nelle cause di valore non superiore alle lire duemila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell'avvocato dal quale l'altra
comprendere, in tutto o in parte, gli onorari dell'avvocato.
difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza.
; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri