La sentenza della magistratura del lavoro è impugnabile con ricorso per cassazione, o per revocazione o per revisione.
La domanda può anche essere proposta verbalmente dalle parti, d'accordo, al presidente della magistratura del lavoro. Di essa si redige processo
La sentenza della magistratura del lavoro acquista efficacia con la sua pubblicazione eseguita nelle forme prescritte per il contratto collettivo di
come magistratura del lavoro, composta nel modo indicato nell'articolo 450.
Nella formulazione di nuove condizioni di lavoro la magistratura del lavoro giudica secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro
le controversie relative è competente la magistratura del lavoro di Roma.
Per le controversie di cui all'articolo precedente è competente la magistratura del lavoro nella cui circoscrizione ha vigore il contratto collettivo
della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione
Questo deve contenere: 1) l'indicazione della magistratura del lavoro davanti alla quale la domanda è proposta; 2) l'indicazione dell'associazione
La magistratura del lavoro, costituita a norma dell'articolo 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563, è competente per le controversie collettive
Il presidente della magistratura del lavoro, entro ventiquattro ore dalla presentazione del fascicolo, fissa con decreto scritto in calce al ricorso
della sentenza alla stessa magistratura del lavoro che l'ha pronunciata anche prima del termine in essa stabilito per la sua durata, a norma del secondo