(Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione).
Il conservatore delle ipoteche provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.
In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione
Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa
, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.
All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche
dalla cancellazione dal ruolo.