Art. 525.
L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 525 secondo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione
anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 525 secondo comma. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione
Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato e