Art. 351.
Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione
Il ricorso deve essere presentato, a norma dell'articolo 351 secondo comma, nel termine per proporre appello decorrente dalla comunicazione della
Contro le ordinanze pronunciate a norma degli articoli 350 secondo comma e 351 può essere proposto reclamo mediante ricorso al collegio entro il
segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.