Art. 116.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
116 secondo comma.
Art. 116.
Le disposizioni degli articoli 108, 111, 112, 113, 115, 116, 136, 137 e 141 sono stabilite in deroga, rispettivamente, degli articoli 56, 99, 102