(Esecuzione richiesta in via diplomatica).
diritto
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
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Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
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Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica.
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La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
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Per l'ingiunzione è competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via
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in via incidentale nello stesso processo.
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L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto
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La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del
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La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla
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Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un
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suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti
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Esportazione per via aerea.
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Transito per via aerea.
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Degli arrivi per via aerea.
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Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.
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Quando la spedizione si effettua per via di terra, o per via aerea, deve essere presentata, nei modi stabiliti dall'articolo 18, una dichiarazione
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Per il trasbordo da una ad altra nave delle merci arrivate per via di mare e destinate ad altro porto dello Stato, si applicano le norme dell'art. 58
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Uscita per via di mare delle merci in transito.
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Spedizione di merci nazionali per via aerea nell'interno del Regno.
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Le norme relative all'esportazione da dogane interne si applicano anche per le merci che escono dal Regno per via aerea.
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Le merci in transito possono uscire dal Regno per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate.
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Agli effetti doganali, l'uscita dal Regno per via aerea degli aeromobili e del loro carico è provata nei modi indicati nel precedente art. 64.
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I plichi delle lettere e delle carte descritti nei « Fogli di via » portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni
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Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro
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relative agli arrivi per via di terra.
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Se la rispedizione all'estero avviene per via aerea, per provare, agli effetti doganali, l'uscita delle merci dal Regno, si osservano le norme
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La rispedizione all'estero per via di mare può effettuarsi soltanto con navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, salva l'eccezione
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da lui compiute, è tenuto in via sussidiaria, al pagamento dell'imposta doganale, in luogo del proprietario.
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La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno è sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per
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Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di confine. Se la dogana non è situata sulla linea doganale, le
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Le precedenti disposizioni si applicano anche per la spedizione di merci estere da una ad altra dogana per via di mare, quando si effettua su nave di
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nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 88.
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all'arrivo degli aeromobili dall'estero ed alla loro partenza. In tali casi l'uscita dal Regno delle merci spedite in transito per via aerea è provata
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accompagnate, a norma degli articoli 58 e 88 le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o
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