Sull'istanza si provvede con decreto.
diritto
Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.
diritto
Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
diritto
Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
diritto
Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.
diritto
Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.
diritto
Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498
diritto
l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale
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