Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di quattro mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
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L'estinzione è dichiarata dal giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio. Se il processo è stato proseguito o riassunto ed è stato eseguito un
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Nel pronunciare il provvedimento di cui al comma precedente, il collegio può disporre che il giudizio venga riassunto davanti al giudice istruttore
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L'estinzione è dichiarata con ordinanza, anche d'ufficio. Tuttavia se il processo è stato proseguito o riassunto fuori del termine ed è intervenuta
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All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi
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Il processo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di tre mesi
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