Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.
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Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli articoli 827 e seguenti, in quanto applicabili, davanti alla sezione della corte d'appello
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Salvo che la legge le dichiari espressamente non impugnabili o predisponga uno speciale mezzo di reclamo contro di esse, le ordinanze possono essere
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