Se il convenuto non ha residenza, nè domicilio, nè dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede
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(Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio).
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(Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti).
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, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.
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Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio
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sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
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Se il destinatario non ha residenza, dimora e domicilio nel Regno e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77
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Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale
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nome, il cognome, la residenza o il dimicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore
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