(Trasferimento del bene espropriato).
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Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
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Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del
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Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.
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La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.
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Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.
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Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o
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intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
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diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.
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giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
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Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice
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Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato
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Se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle
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