Art. 490.
diritto
Nella stessa ordinanza il pretore determina le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 terzo comma.
diritto
Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi
diritto
compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonchè le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma; 5
diritto