Art. 28.
diritto
San Rossore, addì 28 ottobre 1940-XVIII
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Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1940-XVIII
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Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1940-XVIII
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L'incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del
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28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede
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all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.
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L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel
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Art. 28.
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