Art. 163.
diritto
La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma
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prescritte nell'articolo 163 se l'appello è proposto davanti alla corte d'appello o davanti al tribunale, e quelle prescritte nell'articolo 313 se è proposto
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