(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)
Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a
(Possesso ingiustificato di valori)
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
(Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati)
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione
Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Si applica la sola multa
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori
Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista
Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o
aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4° delitti commessi da pubblici ufficiali a
all'erario il diritto di ricupero a preferenza di ogni altro creditore sulla somma e sui valori indicati nell'articolo precedente.
La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio
Quando è ammesso dalla legge il sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altra corrispondenza negli uffici delle poste o dei
Il giudice può disporre il sequestro, negli uffici postali o telegrafici, di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o di altri oggetti di
Il giudice può procedere al sequestro di titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa depositata, anche se contenuti in
ordinanza con cui dispone che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo
una manciata di sale, di una forma di cacio,...; 5° I valori; per es., il valore di una lira, di un soldo,...; ed altri esempi saranno incontrati in
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UNITÀ DI MISURA PER I VALORI. 47. L'unità di misura fondamentale per i valori è, in Italia, la lira (L.). Sono sottomultipli della lira: il soldo
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sottomultipli 411 Unità di misura per le lunghezze 413 Unità di misura per le capacità 415 Unità di misura per i pesi 416 Unità di misura per i valori
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