L'ordinanza della corte di cassazione assieme agli atti è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero, il quale provvede all'esecuzione di essa
Copia della sentenza del giudice d'appello con gli atti del procedimento è trasmessa senza ritardo a cura del cancelliere al giudice di primo grado
La citazione di testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato richiesta da un'Autorità giudiziaria estera è trasmessa al procuratore del
corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel quale caso è trasmessa senza ritardo al giudice competente.
fuori del territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del Ministero della giustizia, all'Autorità consolare del luogo, la