La pena è della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio della sovranità, o delle attribuzioni
Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a
altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.
per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità
, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1° al Re o al Reggente l'esercizio della sovranità; 2° al Governo del Re o al Capo del Governo
colonie o in altri luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e nei territori esteri in cui si esercita la giurisdizione italiana.
dinastia di Casa Savoia, ed il Regno d'Italia riconosce la sovranità del Papato sul piccolo territorio occupato dalla Basilica di San Pietro e dai Palazzi
Pagina 324