La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
(Pubblicazione della sentenza)
(Pubblicazione della sentenza penale di condanna)
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza.
Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese
(Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna)
(Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale)
(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)
(Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico)
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.
Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
(Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Gran Consiglio del Fascismo o di una delle camere)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.
di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione; 2° qualora
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. E' sempre ordinata la
titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del
per legge la pubblicazione, è punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento.
La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella
(Deliberazione e pubblicazione della sentenza)
(Divieto di pubblicazione di determinati atti)
(Pubblicazione della sentenza di assoluzione)
(Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna)
Della rinnovazione, pubblicazione e copia degli atti.
(Pubblicazione della sentenza come riparazione del danno)
(Spese per la pubblicazione di sentenze nei giornali ed obbligo d'inserzione)
La pubblicazione della sentenza di condanna a' termini dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice, su istanza dell'interessato, con
Le spese della pubblicazione in ogni caso sono a carico della Cassa delle ammende.
Il rilascio predetto non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito nell'articolo precedente.
La prova dell'impedimento legittimo, pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, non invalida il giudizio contumaciale.
Il giudice con la medesima sentenza assegna all'obbligato un termine per provvedere alla pubblicazione. Se questa non è avvenuta nel termine prefisso
La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella
La pubblicazione per intero o per estratto, così come il giudice l'ha ordinata, può farsi anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo
Se, per impedimento sopraggiunto dopo la pubblicazione della sentenza, alcuno dei giudici non può sottoscriverla, ne è fatta menzione prima della
dibattimento, siasi fatta di ciò espressa riserva nel processo verbale, immediatamente dopo la pubblicazione dell'ordinanza medesima.
termine stabilito nel decreto Reale o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del sesto mese dal giorno della pubblicazione del decreto
contro di lui o contro altri per pubblicazioni avvenute nel suo giornale, e della quale il giudice ha ordinato la pubblicazione.
pubblicazione.
E' vietata la pubblicazione, col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche