Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione, nel qual
proposto soltanto dal pubblico ministero. La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione.
Se l'opponente si presenta, il decreto è revocato. Qualora il pretore pronunci sentenza di condanna, può infliggere entro i limiti stabiliti dalla