Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie
(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)
(Surrogazione di copie agli originali mancanti)
Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre il decimoquinto giorno da quello
Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro
Il giudice può far estrarre copie degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando mantiene il sequestro di questi, può
difficile custodia, le unisce agli atti, e fa custodire in cancelleria gli originali dei documenti, disponendo quanto alle cose in conformità
Fuori dei casi particolarmente regolati dalle leggi, quando per qualsivoglia causa sono distrutti, smarriti o sottratti gli originali di sentenze o