Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano
privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la
, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2° chi
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini
esporre a pericolo l'ordine pubblico.
invitato ad esporre le sue ragioni.
Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presentò spontaneamente e questi è ammesso ad esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto
domanda, nomina un perito e gli fa prestare giuramento. Questo perito è ammesso a esporre il suo parere nel dibattimento.
Nei casi predetti le parti private possono presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un consulente tecnico per ciascuna, per esporre le sue
Nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello
artiglierie nemiche. A chi lo pregava di non esporre la sua vita preziosa, replicò: «Lasciatemi morire, questo è il mio ultimo giorno». Fu purtroppo
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