, o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, enunciandone
sentenza con cui dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
giudiziale ai termini dell'articolo 169 del codice penale, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel
giudiziale a norma dell'articolo 169 del codice penale, pronuncia sentenza con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel
anche d'ufficio pronuncia immediatamente, in camera di consiglio sentenza con cui dichiara non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo
d'ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il
proseguita, il giudice istruttore dichiara con sentenza non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza