Le limitazioni che le leggi civili stabiliscono relativamente alla prova non si osservano nel procedimento penale, eccettuate quelle che riguardano
I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti e le altre persone, eccettuate le
sentenza penale irrevocabile dell'Autorità giudiziaria ordinaria o di giudici speciali, eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato