I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di
, accreditati presso il Governo del Re, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
Per l'esame dei Regi agenti diplomatici o degli incaricati di missione diplomatica all'estero, si applica la disposizione del primo capoverso
Se deve essere sentito come testimonio un Regio agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero, durante la sua residenza
esecuzione di provvedimenti d'istruzione, sono trasmesse per via diplomatica. Nei casi urgenti, l'Autorità giudiziaria può trasmetterle direttamente