Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.

31307
Regno d'Italia 27 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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(Facoltà dei consulenti tecnici)

Dei periti e dei consulenti tecnici.

(Facoltà delle parti di nominare consulenti tecnici)

(Licenziamento di testimoni, periti e consulenti tecnici)

(Facoltà dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici)

(Sequestro presso i difensori e i consulenti tecnici)

(Domande alle parti private, ai testimoni, periti e consulenti tecnici)

Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.

(Relazioni, pareri e chiarimenti di periti e consulenti tecnici. Giuramento dei periti e degli interpreti)

Se le parti che intendono valersi della detta facoltà sono più, esse non possono essere assistite da più di due consulenti tecnici complessivamente

I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'articolo 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle

le spese per le citazioni dei consulenti tecnici, da esse richieste.

rispettivi consulenti tecnici. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno cinque giorni prima del dibattimento.

Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere al sequestro delle carte o dei documenti che hanno ricevuto in consegna per

consulenti tecnici, assistere all'esame degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informato di ciò che si fa nella sala di udienza.

domande all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile, ai testimoni, ai periti e ai consulenti

Se nell'istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni

ricognizioni, ai periti, agli interpreti, ai consulenti tecnici, ai testimoni, ai confronti e ai mezzi di prova in generale si osservano anche nel giudizio

parti private, ma in nessun caso è ammessa la citazione dei consulenti tecnici.

hanno dovere o diritto d'intervenire. I testimoni, gli interpreti e, nei casi preveduti dalla legge, i periti e i consulenti tecnici sono ammessi secondo

riguardo alla qualità della persona e alla natura dei fatti. Tale permesso deve essere dato in ogni caso ai periti e ai consulenti tecnici che ne

I consulenti tecnici hanno facoltà di esaminare e di aver copia a spese della parte dei pareri e delle relazioni peritali. Possono altresì chiedere

responsabile civile, le deposizioni dei testimoni, le conclusioni orali dei periti e dei consulenti tecnici, le relative conferme, variazioni o aggiunte e ogni

testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di

procuratori, i consulenti tecnici ed i notari; 3° i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i

altre prove nuove; può sentire altresì i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di

cognomi dei rappresentanti e dei difensori; 4° le generalità dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e la menzione della

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