(Facoltà dei consulenti tecnici)
Dei periti e dei consulenti tecnici.
(Facoltà delle parti di nominare consulenti tecnici)
(Licenziamento di testimoni, periti e consulenti tecnici)
(Facoltà dei difensori in ordine alle osservazioni dei consulenti tecnici)
(Sequestro presso i difensori e i consulenti tecnici)
(Domande alle parti private, ai testimoni, periti e consulenti tecnici)
Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici.
(Relazioni, pareri e chiarimenti di periti e consulenti tecnici. Giuramento dei periti e degli interpreti)
Se le parti che intendono valersi della detta facoltà sono più, esse non possono essere assistite da più di due consulenti tecnici complessivamente
I periti e i consulenti tecnici, intervenuti a norma dell'articolo 417, devono limitarsi al riassunto delle loro conclusioni e all'esposizione delle
le spese per le citazioni dei consulenti tecnici, da esse richieste.
rispettivi consulenti tecnici. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, almeno cinque giorni prima del dibattimento.
Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere al sequestro delle carte o dei documenti che hanno ricevuto in consegna per
consulenti tecnici, assistere all'esame degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informato di ciò che si fa nella sala di udienza.
domande all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile, ai testimoni, ai periti e ai consulenti
Se nell'istruzione sono intervenuti periti o consulenti tecnici, il presidente o il pretore fa dare lettura delle loro relazioni od osservazioni
ricognizioni, ai periti, agli interpreti, ai consulenti tecnici, ai testimoni, ai confronti e ai mezzi di prova in generale si osservano anche nel giudizio
parti private, ma in nessun caso è ammessa la citazione dei consulenti tecnici.
hanno dovere o diritto d'intervenire. I testimoni, gli interpreti e, nei casi preveduti dalla legge, i periti e i consulenti tecnici sono ammessi secondo
riguardo alla qualità della persona e alla natura dei fatti. Tale permesso deve essere dato in ogni caso ai periti e ai consulenti tecnici che ne
I consulenti tecnici hanno facoltà di esaminare e di aver copia a spese della parte dei pareri e delle relazioni peritali. Possono altresì chiedere
responsabile civile, le deposizioni dei testimoni, le conclusioni orali dei periti e dei consulenti tecnici, le relative conferme, variazioni o aggiunte e ogni
testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, sulla mancata comparizione dei testimoni, periti o interpreti, sulla presentazione o richiesta di
procuratori, i consulenti tecnici ed i notari; 3° i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i
altre prove nuove; può sentire altresì i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di
cognomi dei rappresentanti e dei difensori; 4° le generalità dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e la menzione della