debba infliggere una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena
congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può nella
a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal
congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, ad un anno, il
pecunaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, non superiore nel massimo a lire diecimila.
congiunta ad un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o a un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato